Quando si parla di violenza sessuale? #facciamochiarezza
Emma onlus vorrebbe far chiarezza rispetto agli ultimi episodi verificatisi in materia di violenza sessuale. Nella fattispecie la condanna al ristoratore Andrea Serrani per l’accusa di violenza sessuale nei confronti della giornalista Greta Beccaglia e il palpeggiamento in diretta al giornalista Tancredi Palmeri, la cui attrice del gesto è, invece, una donna. Leggiamo diverse polemiche sui social a posteriori della pubblicazione della sentenza in capo a Serrani (un anno e sei mesi di condanna), ritenuta per molti troppo aspra rispetto alla portata dell’atto. E, nel frattempo, ci si domanda se l’autrice del palpeggiamento a Palmeri meriti la medesima pena.
Come Centro antiviolenza abbiamo necessità di contestualizzare i due casi, partendo dalla definizione giuridica nella cornice nazionale (art. 609 bis c.p.) di violenza sessuale: “qualsiasi atto che consiste in un contatto corporeo (anche se fugace ed estemporaneo) tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, o comunque in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, e pone quindi in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale”.
Stando all’interpretazione giuridica della norma – sebbene non si esprima esplicitamente – si segnala la presenza di un soggetto attivo e di un soggetto passivo: dunque una parte prevarica sull’altra, senza che quest’ultima abbia acconsentito. In altri termini, la chiave con cui leggere una violenza o una non violenza è il consenso.
Un palpeggiamento in zone erogene non richiesto e non apprezzato configura un reato. Viceversa, un palpeggiamento non richiesto, ma apprezzato, non va a costituire reato.
Un riferimento esplicito al consenso viene fornito dalla Convenzione di Istanbul, che all’art. 36 lo definisce la “libera manifestazione della volontà della persona”. È dunque l’autodeterminazione del soggetto destinatario dell’atto che designa il rispetto dei limiti fisici e psicologici.
La cultura del consenso in realtà non è così diffusa e approfondita. Neanche nel nostro sistema giuridico. Resta valido il principio che ogni individuo/a è padrone/a del proprio corpo e decide autonomamente e liberamente come gestirlo.